Foto di gruppo con i membri dell'Associazione e i bambini di Gerico

Statuto

ART. 1 COSTITUZIONE

E’ costituita l’associazione denominata “ ASSOCIAZIONE SANTO SEPOLCRO FOLIGNO”. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all’ art. 10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n.460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli enti del “Terzo Settore”.

Sino all’istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. Del D.Lgs. 460/1997, l’associazione sarà iscritta al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del dettato della Legge 266/1991 e assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

Successivamente all’ istituzione e all’iscrizione nel suddetto Registro Unico, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, l’Associazione dovrà utilizzare nella denominazione e in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore – Organizzazioni di Volontariato” o l’ acronimo “E.T.S. – O.D.V.” .

ART.2 PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell’Organizzazione di Volontariato sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale, nonché dai principi del volontariato sociale.

L’associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

  • Assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata con obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Democraticità della struttura;
  • Solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative;
  • Uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ associazione, esclusione dei soci temporanei.

ART.3 SEDE

L’associazione ha la propria sede legale in Comune di Foligno (PG).

Il trasferimento della sede all’ interno della Circoscrizione di un medesimo Comune potrà essere deliberato dall’Organo Amministrativo, il quale ne curerà ogni conseguente pubblicità di legge.

L’Assemblea dei Soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, e/o amministrative.

ART.4 DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.5 FINALITA’, SCOPI E ATTIVITA’

L’ Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività:

  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, attraverso iniziative culturali con particolare riferimento allo sviluppo della cultura cristiana tramite la conoscenza dei luoghi simbolo della Cristianità, quali la Terra Santa in particolare del Santo Sepolcro di cui una fedele copia è riprodotta presso il convento di San Bartolomeo in Foligno nonché la promozione culturale delle radici Cristiane.
    A tale scopo, l’ Associazione promuove, favorisce e sviluppa manifestazioni, corsi speciali, incontri, conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde, mostre, visita dei luoghi simbolo della Cristianità, visite in località ed in strutture di interesse storico, artistico, archeologico, paesaggistico;
  • Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e a qualsiasi successiva normativa regolante la materia, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  • Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 e successive modificazioni. Per l’espletamento delle attività di interesse generale sopra indicate l’Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
    L’ associazione potrà esercitare, a norma del art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L’individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo.
    L’associazione può esercitare, a norma dell’ Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
    Le attività vengono svolte avvalendosi, in via prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci che sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’ attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi cosi come previsto dall’ art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
    L’attività dei soci volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci/ volontari possono essere rimborsate dall’ associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario.
    Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART.6 ASSOCIATI

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che , interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate nello statuto stesso.

A tutti gli associati devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Per tutti i soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e il diritto di voto.

L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta.

L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato.

Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.

Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L’assemblea, se non appositamente convocata si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

ART. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione (il diritto di voto in assemblea aspetta ai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati), di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli Organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.

Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9 .

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART.8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

  • Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
  • Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’ Associazione;
  • Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
  • Eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcuno scopo di lucro;
  • Contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propRia opera secondo le finalità dell’organizzazione;
  • Pagare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea generale degli associati entro il 30 marzo di ogni anno.

ART.9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
  • Inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente esclusione dall’Associazione senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
  • Mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi dieci mesi dalla data di scadenza prevista. L’associato moroso decade automaticamente dalla qualifica di socio dell’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro degli Associati”.
  • Rinuncia volontaria da comunicarsi per iscritto al Presidente;
  • Espulsione per i seguenti motivi:
    – Inosservanza delle disposizioni dello statuto; degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
    – danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell’Associazione.

    Qualora il socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere tempestivamente comunicate all’interessato.

    La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART.10 RICORSO DELL’ASSOCIATO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano i motivi di cui al superiore art. 9, l’associato può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell’espulsione.

L’esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo. Contro ogni provvedimento di esclusione l’associazione può ricorrere al Presidente dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso dell’Associazione decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati, successiva al provvedimento da espulsione.

L’efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’ organo adito.

Il mancato ricorso avverso il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l’accettazione della suddetta decisione.

ART.11 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

  • L’Assemblea Generale
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • L’Organo di Controllo, ove nominato;
  • Il Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione , ove nominati.

    Tutti gli organi sociali, esclusa l’ Assemblea generale degli iscritti, sono eletti esclusivamente liberamente dall’ assemblea ordinaria degli associati.

    Tutti i membri di organi sociali, ad esclusione di quelli di controllo, devono essere associati.

    Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi. I componenti possono essere riconfermati.

ART.12 L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

L’ Assemblea generale degli iscritti è formata da tutti gli aderenti all’associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e siano iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati.

L’ Assemblea è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti e sono conservate a cura del Presidente presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati conservato presso la sede dell’ associazione e può essere consultato da ciascun associato il quale ha diritto di estrarne copia a sue spese. PRESIDENZA E’ presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso di assenza l’ Assemblea degli associati nomina un proprio Presidente. L’ Assemblea nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’Associazione.

Il verbale dovrà poi essere trascritto nel registro dei verbali delle Assemblee dei soci e affisso all’albo dell’Associazione.

CONVOCAZIONE
L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce, almeno una volta all’anno, entro il giorno 30 del mese di Aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richieste almeno un decimo degli associati.

L’assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

L’ Assemblea è straordinaria ove debba deliberare modifiche statutarie, provvedimenti relativi allo scioglimento e liquidazione, fusione e trasformazioni; è ordinaria in tutti gli altri casi. La convocazione dell’Assemblea degli associati, sia ordinaria sia straordinaria, avviene necessariamente mediante pubblicazione all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, nonché in via meramente facoltativa e discrezionale anche attraverso qualsiasi mezzo che consenta di ricevere l’avvenuta conferma di invio e ricezione da parte del socio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quali mail, fax, whats-app, etc.

L’avviso di convocazione deve contenere:

  • La data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’assemblea degli associati;
  • L’ordine del giorno;

COSTITUZIONE
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

Sono competenze inderogabili dell’Assemblea:

  • La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
  • Nomina e revoca, quando previsto dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’Organo di Controllo;
  • L’approvazione del bilancio;
  • La deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli stessi;
  • La deliberazione sulle modifiche dello Statuto;
  • L’approvazione di eventuali regolamenti dell’associazione;
  • Le deliberazioni in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

Le deliberazioni dell’Assemblea sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza degli associati presenti.

E’ richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’ Associazione, mentre per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

E’ ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro socio, ogni socio non può avere più di una delega. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ART.13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti.

Gli amministratori eletti dovranno richiedere entro trenta giorni dalla notizia della nomina l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto. La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo e affisso all’albo dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un massimo di cinque esercizi e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Qualora vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’ Assemblea per nuove elezioni. All’atto dell’ accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo.

A essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente ma anche su richiesta di almeno due dei suoi membri o per richiesta scritta e motivata di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante qualsiasi forma che consenta di confermare l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

FUNZIONI E POTERI
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea degli associati.

In particolare il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • Formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • Stabilire gli importi delle quote annuali a carico dei soci da portare in approvazione all’Assemblea
  • Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio;
  • Ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • Convocare l’assemblea generale degli associati almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;
  • Predisporre il bilancio annuale da presentare all’Assemblea degli associati;
  • Redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associata;
  • Accettare lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie, il tutto con beneficio di inventario;
  • Deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
  • Prendere atto della rinuncia volontaria dell’associato;
  • Deliberare in merito a riconoscimenti simbolici, diversi dal denaro, da assegnare ai soci o a quelle persone, enti o società che abbiano arrecato importanti contributi all’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri in carica.

Eventuali contratti conclusi dai membri del Consiglio Direttivo che hanno la rappresentanza dell’associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dei soci dell’associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un membro in conflitto di interessi con l’associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri membri del direttivo.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

ART.14 IL PRESIDENTE

PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea Generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’Associazione.

ELEZIONE
E’ eletto dall’Assemblea.

La prima nomina è ratificata nell’atto Costitutivo.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo.  L’Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’Associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione.

Il Presidente deve assolvere i seguenti compiti:

  • Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo curandone l’ordinato svolgimento;
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  • In caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
  • Aprire, gestire e/o chiudere conti correnti bancari e postali, pagare debiti e incassare crediti.

 

ART.15 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi anche uno dei limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs.117/2017 deve nominare un organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’ assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L’organo di controllo dovrà essere convocato per le riunioni mediante qualsiasi forma che consenta di confermare l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; soltanto in caso di urgenza potrà essere convocato nello stesso giorno.

ART.16 REVISORE LEGALE DEI CONTI O SOCIETA’ DI REVISIONE

Salvo quanto previsto dall’articolo precedente in materia di organo di controllo qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017 dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.

Al di fuori dei casi di legge sopra indicati l’associazione potrà comunque, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’ottica di massima trasparenza, nominare un Collegio di Revisore dei Conti interno composto da tre membri e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non soci, purché abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio controlla l’andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzione finanziaria al bilancio, da presentare al Comitato Direttivo e all’Assemblea annuale dei soci, per l’approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti del Collegio possono essere riconfermati.

ART. 17 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di eventuali membri degli Organi di Controllo non soci e fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell’interesse dell’associazione ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ART.18 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell’Associazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART.19 ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • Contributi ordinari degli associati: quota sociale annua di iscrizione;
  • Contributi straordinari elargiti dagli associati e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;
  • Contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Contributi di organismi internazionali;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Rendite patrimoniali;
  • Da somme derivanti da attività di raccolta fondi nonchè dalle attività secondarie di cui all’articolo 5 del presente statuto e secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 117/2017;
  • Proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
  • Lasciti testamentari e donazioni;
  • Ogni altro tipo di entrata che a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di legge, pervenga all’associazione.

ART.20 QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all’associazione è determinata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’assemblea dei soci.

Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte dell’associato rimane in propietà dell’associazione.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’associazione.

ART.21 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da :

  • Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati;
  • Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
  • Avanzi netti di gestione;
  • Donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati dal Consiglio Direttivo, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale e nell’atto costitutivo.

ART.22 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dall’art.13 del Decreto Legislativo 117/2017 il bilancio consuntivo dell’anno precedente il quale, verrà sottoposto all’approvazione dell’organismo di revisione contabile ove nominato e, successivamente, dell’Assemblea.

Nel bilancio devono figurare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività secondarie.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente successivamente alla sua approvazione da parte dell’assemblea presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di superamento dei limiti di cui all’art.14 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione provvederà eventualmente alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e degli obblighi pubblicitari di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell’Organismo di Revisione Contabile almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all’Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  1. La corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ferma comunque la gratuità di cui al precedente art. 17;
  2. La corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettera
  3. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,  nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscono l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art.5 del D.Lgs.117/2017;
  5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ART.23 RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Gli aderenti all’associazione che prestano l’attività di volontariato, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.24 RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno e con le maggioranze indicate all’articolo 13 delibera lo scioglimento dell’associazione.

L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ETS – ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore ( di cui all’art.45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART.25 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo, e approvate dall’Assemblea generale degli associati, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.

ART.26 NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Decreto Legislativo 177/2017.

In considerazione dei termini imposti dall’articolo 101, comma 2 del “Codice del Terzo Settore” – Decreto Legislativo117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato Decreto Legislativo e attualmente incompatibili con la normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato (legge 266/91) e in materia di Onlus (D. Lgs. 460/1997) produrranno la loro efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

 

Firmato: P.Giuseppe Battistelli, ofm Firmato: Giuseppe Brunelli, Notaio.